SFRATTO ESECUTIVO? C’è ancora speranza: il fondo per la morosità incolpevole

Con il Il DM 14/5/2014 Il Ministero dei Trasporti ha dato attuazione al DL 102/2013 , che ha istituito il Fondo per la Morosità Incolpevole, il cui scopo è tutelare il diritto alla casa di chi, dopo aver perso il lavoro, non riesce più a pagare i canoni di locazione, e rischia lo sfratto: vediamo come funziona ed a chi si rivolge il nuovo istituto.

 

Innanzitutto il fondo è gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell’Economia, che lo ripartisce alle regioni (in proporzione alla loro densità abitativa), che a loro volta lo distribuiscono ai Comuni, cui bisogna rivolgersi per accedere al contributo.

 

Il fondo è rivolto a chi non sia più in grado di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per perdita incolpevole della capacità di reddito, ossia per licenziamento, mancato rinnovo del contratto, accordi sindacali (es. Cassa Integrazione etc.), cessazione di lavoro autonomo per causa di forza maggiore (tra cui la perdita di avviamento), e naturalmente malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

 

Inoltre il richiedente deve essere già in una situazione di morosità avanzata, in pratica deve aver già ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità.

 

Oltre a ciò, la legge richiede che il richiedente sia:

 

- in possesso di reddito Ise non superiore a 35mila euro ovvero un reddito di lavoro con valore Isee non superiore a 26mila euro;

 

- titolare di un contratto di locazione abitativo regolarmente registrato, con residenza nell'immobile oggetto della procedura da almeno un anno;

 

- cittadino italiano o europeo, ovvero straniero con regolare titolo di soggiorno;

 

-in mancanza nella provincia di residenza di altri immobili disponibili (per proprietà, usufrutto o comodato) adatti alle esigenze abitative, circostanza che deve verificare l’ente locale.

 

Siccome lo scopo della legge è la preservazione del diritto all'abitazione, viene data preferenza alle situazioni in cui vi sia la disponibilità ad un accordo con il locatore, che si dichiari disponibile ad annullare o posticipare l’esecuzione dello sfratto, o a stipulare un nuovo contratto. In questi casi è il Comune che versa al locatore l’importo dei canoni pregressi, o del nuovo deposito cauzionale.

 

Naturalmente sono previste delle soglie massime di contributo, ed in particolare:

 

- fino a un massimo di ottomila euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, laddove il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a 2 anni -ossia manchino ancora due anni alla scadenza “naturale” del contratto-, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'abitazione;

 

- fino a un massimo di seimila euro ai fini del ristoro al proprietario dei canoni arretrati, laddove lo stesso consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio utile a far trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso: è evidente che in tale seconda soluzione la morosità non viene sanata interamente, ed la locazione prosegue solo per il periodo strettamente necessario a trovare un’alternativa.

 

- fino a un massimo di dodicimila euro al fine di assicurare il versamento di un numero di mensilità (per un deposito cauzionale) per un nuovo contratto di locazione abitativa a canone concordato, anche in novazione dello stesso contratto, ma con canone concordato.

 

Per informazioni, consiglio di rivolgervi ai Servizi Sociali presso il vostro Comune di residenza.

 

 

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Commenti: 1
  • #1

    Giovanni Chiricosta (martedì, 29 maggio 2018 10:37)

    Consiglio l'istituto anche agli stessi locatori, nei casi di recupero crediti impossibile e di una certa rilevanza

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